Sanzioni penali sostitutive
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.
Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.
Attualmente trova applicazione anche:
- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 – bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67;
- congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18 – bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
L’Ufficio di esecuzione penale esterna può essere incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.
Più specifici sono i compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova. L’Ufficio concorda con l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e raccordandosi con l’ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell’udienza.
Nel corso dell’esecuzione, l’Ufficio cura l’attuazione del programma di trattamento, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull’adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.
Il lavoro di pubblica utilità è anche una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21, comma 4 – ter dell’ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014 ma per quest’ultima tipologia la competenza è dell’istituto di pena dove la persona è detenuta.
Fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.wp
In cosa consiste
Con la sospensione del procedimento, l’imputato viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:
- l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
- l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
- il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.
Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.
Chi può chiederla
Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p..
Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..
Come vi si accede
La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.
La richiesta di programma di trattamento deve contenere:
- l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);
- la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa
- l’indicazione sintetica della situazione personale e familiare
- l’eventuale attività lavorativa svolta
- l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata
Dovranno essere allegati:
- gli atti relativi al procedimento penale
- le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali
La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire.
Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, possono essere chieste alla cancelleria del tribunale o all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)
L’ufficio avvia un’indagine socio familiare finalizzata alla predisposizione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell’imputato e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento del danno, e il lavoro di pubblica utilità. L’ufficio concorda il programma con l’imputato e chiede l’adesione degli Enti territoriali coinvolti.
Infine, trasmette al giudice l’indagine socio familiare, il programma di trattamento e le “considerazioni che lo sostengono”, comprensive delle notizie relative alla situazione economica e alla possibilità di svolgere l’attività riparativa o di mediazione.
Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall’art.72 della legge n. 354/1975 e
- riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.
- Redige inoltre la relazione finale.
- La misura decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato, presso l’UEPE.
Compiti del giudice ed estinzione del procedimento
Il giudice acquisisce le informazioni dall’UEPE, degli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, sente in aula l’imputato e la parte offesa.
Valuta, con le modalità indicate dall’art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l’imputato alla prova.
Decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l’adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna.
Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall’UEPE le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.
Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.
Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.